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Il Governo e' delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme complementari ed integrative dirette a stabilire le percentuali di tolleranza sulle lavorazioni dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli raffinati di semi, nonche' a precisare e definire le misure di vigilanza e di controllo per il regolare accertamento dell'imposta. Le violazioni alle norme da emanarsi in base alla presente delega potranno essere punite con l'ammenda che, in deroga all'art. 26 del Codice penale e successive modificazioni, potra' raggiungere, nel massimo, un milione di lire.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010
