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Il Governo e' delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme complementari ed integrative dirette a stabilire le percentuali di tolleranza sulle lavorazioni dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli raffinati di semi, nonche' a precisare e definire le misure di vigilanza e di controllo per il regolare accertamento dell'imposta. Le violazioni alle norme da emanarsi in base alla presente delega potranno essere punite con l'ammenda che, in deroga all'art. 26 del Codice penale e successive modificazioni, potra' raggiungere, nel massimo, un milione di lire.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1952-12-20;2385~art2 · fonte del testo