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Il Governo e' delegato ad emanare sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, apportando alle disposizioni stesse le modificazioni necessarie per il loro coordinamento e la loro migliore formulazione nonche' per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 ottobre 1954, n. 1073
1La L. 29 ottobre 1954, n. 1073 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine per la emanazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, e' fissato al 31 dicembre 1954".
Testo in vigore dal 10 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010
