[1]in materia di cultura e mezzi d'informazione

[2]1. Le due Parti convengono di sviluppare la cooperazione e gli scambi anche in materia di restauro e di conservazione del patrimonio storico e archeologico. Esse convengono, inoltre, di rafforzare la collaborazione in materia di lotta al traffico illecito di beni culturali e di incoraggiare gli scambi accademici fra le Universita' e la promozione della lingua italiana in Afghanistan. L'Italia, previa disponibilita' di fondi, continuera' a garantire alla Parte afgana 200 mensilita' di borse di studio per corsi di alta formazione in Italia. 2. In questa stessa prospettiva, le due Parti convengono di esplorare la possibilita' di avviare negoziati per un Accordo Quadro per la cooperazione culturale. 3. Le due Parti sottolineano l'importanza dei Media Afghani (stampa, radio e televisione) e il ruolo essenziale che essi ricoprono in una societa' democratica quali veicoli di tolleranza e di pace e convengono di promuovere in tale senso iniziative congiunte, come il «Forum dei Media Afghani» tenutosi a Roma nell'aprile 2010.

Testo vigente dal 10 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-29;239~accordo-art6 · fonte su Normattiva