[1]Cultura

[2]1. Le parti concordano di promuovere la cooperazione in campo culturale per migliorare la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, esse sostengono e promuovono azioni pertinenti della societa' civile. Esse rispettano la diversita' culturale. 2. Le parti si impegnano ad adottare misure adeguate per promuovere gli scambi culturali e realizzare iniziative culturali comuni di vario genere, compresa la cooperazione in materia di conservazione del patrimonio. 3. Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nelle pertinenti sedi internazionali, quali l'Unesco, al fine di perseguire obiettivi comuni come la promozione della diversita' culturale e la tutela del patrimonio culturale. Per quanto riguarda la diversita' culturale, esse convengono altresi' di promuovere l'applicazione della convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art45 · fonte su Normattiva