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[1]Sono convalidati i Regi decreti 17 marzo 1927, n. 353, 17 marzo 1927, n. 354, e 17 marzo 1927, n. 355, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1927 - Anno VI

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Volpi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1927 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1927-12-22;2404~art2 · fonte del testo