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[1]Sono convalidati i Regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2100; 9 dicembre 1926, n. 2101; 9 dicembre 1926, n. 2102; 12 dicembre 1926, n. 2103; 6 gennaio 1927, n. 10; 6 gennaio 1927, n. 19; 6 gennaio 1927, n. 20; 10 febbraio 1927, n. 135; 10 febbraio 1927, n. 136; 10 febbraio 1927, n. 137; 10 febbraio 1927, n. 138; 10 febbraio 1927, n. 139, e 13 febbraio 1927, n. 140, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1927 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1927 al 16 dicembre 2009
