Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo d'idrogenazione degli oli minerali greggi e dei loro residui, nonche' degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 11 gennaio 1937 - Anno XV

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Solmi - Di Revel - Lantini - Benni.

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 17 marzo 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-01-11;241~art1 · fonte del testo