[1]PROFESSIONI INDIPENDENTI

[2]1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato; sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se il medesimo:

  • a)dispone o abbia disposto abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; o
  • b)soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di 12 mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato; in tale caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui derivano dalle attivita' indipendenti esercitate in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 14 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;241~convenzione-art14 · fonte su Normattiva