[1]ARTISTI E SPORTIVI
[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto tra gli Stati contraenti saranno esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attivita' sono svolte.
Testo vigente dal 14 gennaio 2013
