[1]1. Il presente Accordo avra' durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti potra' denunciarlo in ogni momento per le vie diplomatiche e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente. 2. La cessazione degli effetti susseguente alla denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che le Parti contraenti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Praga l'8 febbraio 2011 in due originali, ciascuno in lingua Italiana e Ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica Ceca (Firma) (Firma)

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 30 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;241~accordo-art20 · fonte su Normattiva