In materia di istruzione e di insegnamento della lingua le Parti contraenti favoriranno:

  • a)lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante sostegno all'attivazione di corsi, lettorati e cattedre presso le Universita' ed altre Istituzioni di livello universitario, nonche' nelle scuole medie superiori, ivi inclusa la costituzione di sezioni bilingui;
  • b)la cooperazione diretta e gli scambi di docenti, scienziati, ricercatori ed altri esperti tra le istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione negli Stati delle Parti contraenti;
  • c)la collaborazione e gli scambi di informazioni sui metodi, materiali e programmi didattici.

Testo vigente dal 30 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;241~accordo-art3 · fonte su Normattiva