[1]Collaborazione nel settore dell'istruzione
[2]Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio linguistico ed archeologico dei due Paesi. Esse valuteranno la possibilita' di attuare tale cooperazione, nella misura della propria disponibilita', attraverso:
- a)l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte;
- b)la cooperazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte;
- c)il funzionamento di corsi, lettorati e cattedre, ai fini del rispettivo sviluppo dell'insegnamento e della ricerca nel campo dell'italianistica e della lingua e cultura del Montenegro;
- d)lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua montenegrina presso le rispettive scuole secondarie superiori;
- e)la concessione, in regime di reciprocita', di borse di studio a studenti universitari e post-universitari per lo svolgimento di' studi e ricerche;
- f)lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;
- g)lo studio comparativo dei metodi e programmi didattici, universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, auspicando altresi' forme di cooperazione tra atenei per l'eventuale rilascio di titoli congiunti e la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento di titoli e di periodi di studio universitari;
- h)lo sviluppo della collaborazione tra istituzioni della formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del design, al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilita' e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;
- i)l'estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria e secondaria che ne facciano richiesta;
- j)lo sviluppo di scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
- k)la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali didattici;
- l)gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti.
Testo vigente dal 6 febbraio 2019
