Articolo II Nel quadro del presente Accordo un progetto puo' coinvolgere, per ciascuna delle due Parti, uno o piu' gruppi di lavoro appartenenti ad una o varie istituzioni. I progetti avranno due co-direttori, uno di ciascuno Stato, i quali saranno i responsabili dello stesso e dovranno controllarne il grado di avanzamento. I co-direttori consegneranno ogni anno agli organismi incaricati del coordinamento e dell'attuazione dell'Accordo menzionati nel seguente articolo V una relazione sullo stato di avanzamento dei vari progetti ed una proposta di attivita' per l'anno successivo. I co-direttori consegneranno una relazione finale entro due mesi dalla conclusione del progetto.

Testo vigente dal 1 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-22;243~accordo-artii · fonte su Normattiva