Articolo III Sulla base della programmazione scientifica e tecnologica dei due Stati, i progetti approvati nel quadro del presente Accordo potranno riguardare i seguenti settori: agricoltura e tecnologie alimentari; biochimica e biotecnologia; scienze del mare; fisica e altre scienze di base; energia e nuove fonti rinnovabili di energia; medicina e sanita'; informatica; ambiente e cambiamento climatico globale; formazione. La Commissione mista, menzionata piu' avanti all'articolo VII, potra' modificare o ampliare i settori di cooperazione da definire come prioritari per l'interesse comune dei due Stati.

Testo vigente dal 1 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-22;243~accordo-artiii · fonte su Normattiva