[1]Gestione/Quadro istituzionale

[2]1. I Ministeri della Difesa delle Parti sono le Autorita' competenti per l'attuazione del presente Accordo. 2. Le Parti organizzeranno incontri periodici ai vari livelli per, tra le altre cose, pianificare le attivita' addestrative e le esercitazioni da svolgere annualmente e per rivedere l'attuazione del presente Accordo. 3. Gli incontri potranno essere convocati in qualsiasi momento, se e quando le Parti lo ritengano necessario, e si terranno alternativamente in entrambi i Paesi. 4. Se necessario, le Parti istituiranno dei Gruppi di lavoro tecnici per lo studio o la consultazione su problematiche specifiche che meritino un'attenzione particolare nell'ambito della cooperazione. 5. I verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro tecnico dovranno includere delle raccomandazioni attuabili e la tempistica relativa all'effettiva attuazione. 6. Le decisioni degli incontri organizzati in ottemperanza al presente Accordo saranno prese con il totale accordo delle Parti.

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art3 · fonte su Normattiva