[1]Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' rinnovato automaticamente per un periodo successivo di uguale durata. Ciascuna parte potra' denunciare l'Accordo, notificando per iscritto tale intenzione all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza della sua durata. Tale denuncia non pregiudichera' il completamento del programma esecutivo in corso. Ogni modifica dell'Accordo non pregiudichera' lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguira' fino al completamento secondo le modalita' concordate. In fede di che i Sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Trieste, il 10 giugno 2011, in due originali, in lingua italiana ed in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 21 ottobre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-09-25;120~accordo-sulla-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-art11 · fonte su Normattiva