[1]EMENDAMENTI E CESSAZIONE

[2]11.1 Il presente Accordo entrera' in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di ratifica. 11.2 Il presente Accordo potra' essere emendato in qualsiasi momento tramite lo scambio di Note Ufficiali. Oualsiasi modifica entrera' in vigore dopo aver espletate le necessarie procedure. 11.3 Il presente Accordo, la cui durata prevista e' di cinque anni, si intendera' automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di denunciarlo; in tal caso esso cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica. 11.4 In caso di denuncia, le Parti faranno tutto il possibile per portare a termine le attivita' rimaste incompiute ed avvieranno consultazioni volte a risolvere le questioni controverse. 11.5 In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 14 settembre 2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, montenegrina e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, fara' fede la versione inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 7 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;213~accordo-art11 · fonte su Normattiva