[1]dallo Stato di residenza

[2]Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri dell'Ufficio consolare ed ai membri del personale privato che non siano cittadini dello Stato di residenza o cittadini stranieri permanentemente residenti nel suo territorio, nonche' ai membri delle loro famiglie, quale sia la loro cittadinanza, il tempo e le facilitazioni necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il territorio dello Stato di residenza nei termini piu' adeguati dopo la cessazione delle loro funzioni. Esso in particolare deve, se necessario, mettere a loro disposizione i mezzi di trasporto occorrenti per le persone stesse ed i loro beni, ad eccezione dei beni acquistati nello Stato di residenza la cui esportazione sia vietata al momento della partenza.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art10 · fonte su Normattiva