[1]consolari e residenze

[2]1. Lo stato di residenza deve prestare assistenza allo stato di invio:

  • a)ai fini dell'acquisizione della proprieta', affitto o acquisizione in qualsiasi altra forma da parte di quest'ultimo, in conformita' con le leggi e regolamenti dello Stato di residenza, in proprio o attraverso persone fisiche o giuridiche a cio' autorizzate, di:

[3]- edifici o parti di essi destinati ai locali consolari, alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e degli altri Membri, dell'Ufficio consolare che non siano cittadini dello Stato di residenza o residenti permanenti in detto Stato; - terreni per costruire locali consolari e le residenze;

  • b)per il rinnovo e l'adattamento di detti locali consolari, residenze o terreni ad essi destinati o la costruzione degli stessi.

[4]2. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo stato di invio dal rispetto della legislazione dello stato di residenza relativa alla localizzazione e all'architettura degli edifici nonche' alla pianificazione urbanistica e di zona.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art11 · fonte su Normattiva