[1]' personale dei funzionari consolari

[2]1. I funzionari consolari e i membri delle loro famiglie non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di reato punibile con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legge vigente nello Stato di residenza e a seguito di una decisione dell'Autorita' giudiziaria competente. 2. Ad eccezione del caso di cui al primo comma del presente articolo, i funzionari consolari ed i membri delle loro famiglie non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione della loro liberta' personale, se non in esecuzione di una sentenza definitiva secondo la legislazione della Parte Contraente ove e' stata emessa. 3. Se un procedimento penale e' promosso contro un funzionario consolare, questi e' tenuto a comparire davanti alle Autorita' competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovra' iniziare nei termini piu' brevi.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art20 · fonte su Normattiva