[1]di casi di arresto, di detenzione preventiva o di procedimento penale

[2]In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, lo Stato di residenza e' tenuto ad informarne senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei confronti di quest'ultimo, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art21 · fonte su Normattiva