[1]di prestare testimonianza
[2]1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione possono essere applicati nei suoi confronti. 2. L'Autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni del funzionario consolare. Essa puo', ogni qualvolta cio' sia possibile, ricevere la sua testimonianza presso la stia residenza o l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto. 3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni ne' ad esibire la corrispondenza ufficiale ed i documenti ad essa relativi. Essi hanno altresi' diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
