[1]generali sulle agevolazioni, privilegi e immunita'
[2]1. Si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario gli articoli 11, 13, 16, 18, 19, 32, 38, 54, 55, 57, 58 e 61 della presente Convenzione inoltre le agevolazioni i privilegi e le immunita' ditali Uffici consolari sono regolate dagli articoli 56, 57, 58 e 59 della presente Convenzione. 2. Gli articoli 21, 22, 23 comma 3, 24, 31 e 32, comma 1 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 64. 3. I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. Le trasmissioni di valigie consolari tre due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari e' ammesso soltanto con il consenso di questi due Stati.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
