[1]Rifiuto di rendere testimonianza

[2]1. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facolta' di rifiutarsi di testimoniare qualora la legislazione della Parte richiesta consenta a questa persona di non rendere testimonianza in circostanze analoghe. 2. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facolta' di rifiutarsi di testimoniare anche in tutti i casi in cui la legislazione della Parte richiedente lo consenta quando la Parte stessa ne abbia fatto espressa menzione nella domanda.

Testo vigente dal 19 maggio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64~trattato-art9 · fonte su Normattiva