[1]particolari relative alle attivita' lucrative

[2]1. I funzionari consolari non possono svolgere nello Stato di residenza attivita' professionali o commerciali per proprio utile personale. 2. Non godono dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione:

  • a)gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio per quanto riguarda le attivita' lucrative private da essi svolte nello Stato di residenza;
  • b)i membri della famiglia delle persone di cui alla lettera a) del presente comma e i membri del loro personale privato;
  • c)i membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare che svolgono in proprio attivita' lucrative private nello Stato di residenza.

[3]3. Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 2 del presente articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art34 · fonte su Normattiva