[1]particolari relative alle attivita' lucrative
[2]1. I funzionari consolari non possono svolgere nello Stato di residenza attivita' professionali o commerciali per proprio utile personale. 2. Non godono dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione:
- a)gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio per quanto riguarda le attivita' lucrative private da essi svolte nello Stato di residenza;
- b)i membri della famiglia delle persone di cui alla lettera a) del presente comma e i membri del loro personale privato;
- c)i membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare che svolgono in proprio attivita' lucrative private nello Stato di residenza.
[3]3. Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 2 del presente articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
