1. La missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato ricevente puo' esercitare funzioni consolari in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. 2. La missione diplomatica dello stato d'invio e' tenuta a notificare al Ministero degli Affari Esteri dello stato ricevente i nominativi completi, la carica e il grado dei funzionari diplomatici che esercitano funzioni consolari.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art21 · fonte su Normattiva