Art. 21 (Convenzione) — Funzioni consolari esercitate dalla missione diplomatica
1. La missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato ricevente puo' esercitare funzioni consolari in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. 2. La missione diplomatica dello stato d'invio e' tenuta a notificare al Ministero degli Affari Esteri dello stato ricevente i nominativi completi, la carica e il grado dei funzionari diplomatici che esercitano funzioni consolari.
Testo vigente dal 15 marzo 2004
