[1]relative agli aeromobili
[2]Le disposizioni contenute negli articoli da 47 a 51 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con altri accordi internazionali sull'aviazione civile vigenti tra le due Parti Contraenti e altri accordi internazionali cui partecipano le Parti Contraenti.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
