[1]e assistenza reciproca delle Autorita' e Istituzioni competenti

[2]Le Autorita' e le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti si prestano reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza e' gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altra Parte, del tramite delle Autorita' Diplomatiche di tale Parte.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art28 · fonte su Normattiva