[1]e assistenza reciproca delle Autorita' e Istituzioni competenti
[2]Le Autorita' e le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti si prestano reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza e' gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altra Parte, del tramite delle Autorita' Diplomatiche di tale Parte.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
