1. Nell'assistenza da fornire a norma del presente titolo, l'autorita' richiesta o l'autorita' competente cui quest'ultima si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' del proprio Stato membro. A tal fine essa fa uso di tutti i poteri giuridici a sua disposizione nell'ambito del diritto nazionale per rispondere alla domanda. 2. L'autorita' richiesta estende detta assistenza a tutti gli aspetti della violazione manifestamente connessi con l'oggetto della domanda di assistenza, senza che sia necessaria la presentazione di una domanda complementare. Nei casi dubbi l'autorita' richiesta si mette innanzi tutto in contatto con l'autorita' richiedente.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
