[1]particolari delle Autorita' Diplomatiche
[2]Le Autorita' Diplomatiche di ciascuna Parte contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita' od Istituzioni competenti dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
