[1]transitorie

[2]1. La presente Convenzione non da' luogo a prestazioni con decorrenza anteriore alla sua entrata in vigore. 2. Tuttavia, ogni periodo di assicurazione compiuto in base alla legislazione di una Parte contraente prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione, e' preso in considerazione per la determinazione dei diritti che sorgono in conformita' alle disposizioni della Convenzione. Analogamente sono presi in considerazione anche gli eventi accertati che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art38 · fonte su Normattiva