[1]di prestazioni
[2]1. Qualora l'Istituzione di una Parte contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione puo' chiedere all'Istituzione dell'altra Parte di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo cosi' trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non puo' essere trattenuto sugli arretrati dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del comma seguente. 2. Qualora l'istituzione di una Parte contraente abbia erogato una prestazione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione puo', alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'istituzione dell'altra Parte contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario. Quest'ultima Istituzione effettua la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, e trasferisce l'importo trattenuto all'Istituzione creditrice.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
