[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA.
[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, denominati di seguito «le Parti»; Considerate le possibilita' di potenziare le capacita' della loro difesa e delle industrie per la difesa; Allo scopo di impiegare nel modo migliore le risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna delle Parti per i materiali relativi alla difesa sulla base delle loro specifiche esigenze; Impegnati a promuovere la cooperazione industriale al fine di garantire lo sviluppo economico e tecnologico oltre alla vitalita' delle industrie per la difesa in entrambi i Paesi; Favorita la standardizzazione e l'interoperabilita' che facilitano la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace; Visti gli accordi di cooperazione esistenti tra i Paesi membri dell'Organizzazione dell'Europa Occidentale per gli Armamenti (WEAG), oltre agli altri programmi di cooperazione bilaterali o multilaterali, in cui sono impegnate le Parti differentemente; Tenuto conto della legislazione interna, dei regolamenti e dei vincoli contrattuali o internazionali di ciascuna delle Parti; Hanno concordato quanto segue; Art. 1. Sfera di cooperazione Le Parti promuoveranno, con il massimo impegno, la cooperazione tra Italia e Svezia per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e il supporto logistico, nel settore dei materiali per la difesa, secondo i termini del presente Accordo, e di tutti relativi annessi, nel rispetto delle leggi nazionali, dei regolamenti e dei vincoli contrattuali o internazionali di ciascuna delle Parti.
Testo vigente dal 3 settembre 2003
