Mercato bilaterale della difesa Entrambe le Parti sono interessate a promuovere la cooperazione bilaterale nel settore dei materiali, compresa la partecipazione dell'industria. Ogni Parte, nell'ambito del presente accordo e in conformita' alle rispettive leggi e regolamenti, garantira' il rispetto del principio della concorrenza e si impegnera' a rimuovere gli ostacoli che potrebbero essere in contrasto con la partecipazione di un'industria del Paese dell'altra Parte a un programma di cooperazione.
Testo vigente dal 3 settembre 2003
