Mercato bilaterale della difesa Entrambe le Parti sono interessate a promuovere la cooperazione bilaterale nel settore dei materiali, compresa la partecipazione dell'industria. Ogni Parte, nell'ambito del presente accordo e in conformita' alle rispettive leggi e regolamenti, garantira' il rispetto del principio della concorrenza e si impegnera' a rimuovere gli ostacoli che potrebbero essere in contrasto con la partecipazione di un'industria del Paese dell'altra Parte a un programma di cooperazione.

Testo vigente dal 3 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;245~accordo-art6 · fonte su Normattiva