Quando saranno avviati progetti comuni di sviluppo si terra' conto del livello del contributo finanziario e delle capacita' industriali di ognuna delle due Parti, in relazione alle strutture di ricerca, di sviluppo e di produzione. Per i progetti comuni di sviluppo ogni Parte sara' pronta a ricercare modalita' che siano convenienti per l'altra Parte, al fine di effettuare un controllo finanziario e/o evitare costi eccessivi.
Testo vigente dal 3 settembre 2003
