[1]Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento, per via diplomatica. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Procedimenti in corso al momento della denuncia saranno, nella misura possibile, ultimati in conformita' con le disposizioni del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo. FATTO A Roma il 21 novembre 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 5 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247~accordo-art23 · fonte su Normattiva