[1]Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.

[2]La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

[3]I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~accordo-art25 · fonte su Normattiva