Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Art. 65 — Risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione: criteri di delega

L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 87/441/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:

  • a)prevedere che siano consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato alla direttiva del Consiglio 85/536/CEE, come integrato dalla direttiva della Commissione 87/441/CEE, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso;
  • b)prevedere che le miscele ammesse debbano fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle Tabelle CUNA approvate con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e cio' senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione;
  • c)prevedere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanita' e dell'ambiente, possano essere autorizzati, nelle miscele di benzina, tenori di composti ossigenati organici piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato ed essere recepite eventuali successive modifiche dell'allegato medesimo, conseguenti a modificazioni delle direttive comunitarie in materia;
  • d)prevedere che nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui alla lettera c) dovranno essere precisate le modalita' con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tener conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico;
  • e)prevedere che ai fini dei controlli, la Stazione sperimentale per i combustibili sia incaricata del controllo della qualita' delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo; che per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possano essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato; che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, determini, con proprio decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare;
  • f)prevedere che l'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito sia punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art65 · fonte su Normattiva