[1]'

[2]1. Una persona che compare dinanzi ad un'autorita' nello Stato Richiedente in base ad una richiesta: a. non sara' sottoposta a giudizio, detenuta o soggetta ad alcuna altra restrizione della liberta' personale in relazione a qualsiasi atto o condanna precedente alla sua partenza; e b. non sara' soggetta a procedimento penale in base alla testimonianza in quanto essa sia resa per eseguire la richiesta e sia conforme alla verita'. 2. Le immunita' previste nel presente articolo vengono meno se, dieci giorni dopo che la persona comparsa in giudizio abbia ricevuto notifica che la sua presenza non sia piu' necessaria; la stessa persona, pur avendone la possibilita', non abbia lasciato lo Stato Richiedente o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art17 · fonte su Normattiva