[1]e principio di specialita'

[2]1. La persona che e' presente nel territorio dello Stato richiedente a norma dell'articolo 11:

  • a)non deve essere oggetto di indagini da parte dello Stato richiedente, ne' essere sottoposta a procedimento, giudizio o a misure privative della liberta' personale in relazione a reati commessi prima di entrare nel territorio di detto Stato;
  • b)non deve essere obbligata a rendere testimonianza o altre dichiarazioni ne' a partecipare ad attivita' relative ad un procedimento diverso da quello indicato nella domanda di assistenza salvo che lo Stato richiesto e la persona interessata lo consentano. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona cui fa riferimento:
  • a)non lascia il territorio dello Stato richiedente entro trenta giorni dal momento in cui questa e' informata ufficialmente del fatto che la sua presenza non e' piu' necessaria. Detto termine non comprende il periodo durante il quale tale persona non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente per motivi indipendenti dalla sua volonta';
  • b)dopo aver lasciato il territorio dello Stato richiedente, vi fa volontariamente ritorno. 3. La persona che non compare in seguito ad una citazione presentata in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, o che rifiuta di rendere dichiarazioni o di partecipare ad altre attivita' processuali a norma degli articoli 10 o 11 del presente Accordo, non puo' essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o di privazione della liberta' personale, ivi compresa l'accompagnamento coattivo davanti al giudice, per effetto della mancata comparizione o del rifiuto a comparire. Su domanda, possono essere applicate altre sanzioni di natura diversa previste dalle leggi dello Stato richiesto in circostanze analoghe. 4. Il testimone o il perito che e' sentito in conformita' agli articoli 10 e 11 e' comunque responsabile del contenuto della sua dichiarazione o perizia o di ogni altra condotta commessa durante la sua comparizione davanti al giudice, che e' considerata reato in conformita' alle leggi sia dello Stato richiesto che dello Stato richiedente, nell'ambito della giurisdizione che a ciascuno di tali Stati compete in relazione al reato in questione.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~art12 · fonte su Normattiva