[1]Collegamento in videoconferenza

[2]1. L'impiego di tecnologie per il collegamento video tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America e' consentito per l'assunzione della testimonianza in un procedimento, per il quale e' disponibile l'assistenza giudiziaria, di un testimone o di un perito che si trovi nello Stato Richiesto. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, le modalita' che regolano tali procedure sono quelle altrimenti indicate nel presente Trattato. 2. Lo Stato Richiedente e Io Stato Richiesto si possono consultare per favorire la soluzione delle eventuali questioni giuridiche, tecniche o logistiche, connesse con l'esecuzione della richiesta. 3. Fatta salva la competenza giurisdizionale ai sensi della legge dello Stato Richiedente, la falsa testimonianza intenzionale o altro comportamento scorretto del testimone o del perito nel corso del collegamento in videoconferenza e' punibile nello Stato Richiesto nello stesso modo in cui sarebbe punito nell'ambito di un procedimento nazionale. 4. Il presente articolo lascia impregiudicato il ricorso agli altri mezzi disponibili per ottenere la testimonianza nello Stato Richiesto in virtu' del Trattato o della legge applicabile. 5. Lo Stato Richiesto puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per fini non menzionati al paragrafo 1, compreso ai fini dell'identificazione di persone o cose o dell'assunzione di dichiarazioni nel corso dell'indagine.

Testo vigente dal 28 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art18quater · fonte su Normattiva