[1]Comparizione mediante videoconferenza
[2]1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o perito dalle autorita' competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo puo' chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformita' alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel territorio dello Stato Richiedente. 2. La comparizione per videoconferenza puo' essere, altresi', richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad un procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'autorita' giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendo al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito. 3. Nel caso in cui la persona e' detenuta nel territorio dello Stato Richiesto e lo Stato Richiedente ha necessita' della sua comparizione per ascoltarla o interrogarla, si provvede a realizzare la comparizione medesima preferibilmente mediante videoconferenza. 4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'articolo 5, i motivi per i quali e' inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'autorita' competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione. 6. L'autorita' competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformita' alla propria legislazione. 7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
- a)le autorita' competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'autorita' competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attivita' sia svolta in conformita' al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'autorita' competente dello Stato Richiesto ritiene che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi;
- b)le autorita' competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando cio' sia necessario;
- c)a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto provvede affinche' detta persona sia assistita da un interprete, quando cio' sia necessario;
- d)la persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiedente lo consente. 8. Salvo quanto stabilito al precedente punto b), l'autorita' competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui e' indicata la data ed il luogo della comparizione, l'identita' della persona comparsa, le generalita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale e' trasmesso dall'autorita' competente dello Stato Richiesto all'autorita' competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive autorita' centrali designate ai sensi dell'articolo 4. 9. Lo Stato Richiesto puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
