ostativi all'esecuzione 1. Lo Stato Richiesto puo' negare assistenza nella misura in cui: a. la esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato Richiesto; b. la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato Richiesto; o c. la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente Trattato. 2. Lo Stato Richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valutera' se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni. 3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato Richiesto, quest'ultimo puo' ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni. 4. Lo Stato Richiesto dovra' immediatamente informare lo Stato Richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art5 · fonte su Normattiva