[1]Rifiuto o rinvio dell'assistenza giudiziaria

[2]1. L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata nei seguenti casi:

  • a)quando l'esecuzione della domanda sia contraria alla legislazione nazionale dello Stato Richiesto o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato o sia contraria agli obblighi internazionali dello Stato Richiesto;
  • b)quando il reato per cui si procede e' punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato Richiesto;
  • c)quando il reato per il quale si procede e' considerato dalla legislazione dello Stato Richiesto come reato esclusivamente militare o come reato politico o come reato connesso a un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
  • i)l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
  • ii)i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
  • d)se lo Stato Richiesto ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, religione, sesso, nazionalita', lingua, opinioni politiche o condizioni personali o sociali costituiscano il fondamento della domanda di assistenza o che la situazione della persona nei cui confronti si procede possa risultare pregiudicata da una qualsiasi di tali considerazioni;
  • e)se nei confronti della persona contro cui si procede e' gia' stata emessa una sentenza definitiva per lo stesso fatto dallo Stato Richiesto, sempre che la persona non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena;
  • f)se lo Stato Richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda di assistenza possa arrecare pregiudizio alla propria sovranita', alla propria sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali;
  • g)se la domanda di assistenza non rispetta i requisiti di cui al presente Trattato. 2. L'assistenza puo' essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce con un'indagine o un giudizio penale in corso nello Stato Richiesto. Questo Stato, comunque, puo' proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni. 3. Se lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria ne informa immediatamente lo Stato Richiedente, motivando il rifiuto o il rinvio. 4. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. Se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' tenuto a rispettarle. 5. Il segreto bancario o tributario non puo' essere utilizzato come argomento per rifiutare l'assistenza giudiziaria.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90~trattato-art3 · fonte su Normattiva