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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 2, in fine del comma 1°, dopo le parole: «inerenti alla azienda», sono aggiunte le parole: «e risultanti da atti aventi data certa all'entrata in vigore del presente decreto».
[10]All'art. 3, in fine del comma 1°, dopo le parole: «ridotto del venti per cento», sono aggiunte le parole: «previa detrazione da tale valore dell'ammontare dei debiti a lunga scadenza inerenti alla azienda, risultanti da atti aventi data certa alla entrata in vigore del presente decreto».
[11]All'art. 8, in fine, sono aggiunte le parole: «dalla data di pubblicazione del presente decreto».
[12]All'art. 10, dopo il 1° comma, e' aggiunto il seguente:
[13]«Per i redditi compresi tra le lire 10.000 e le lire 12.000, l'imponibile risultante dalla capitalizzazione sara' assoggettato all'imposta in ragione dei tre quarti del suo ammontare».
[14]L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
[15]«Dal reddito di ricchezza mobile base della capitalizzazione e' inoltre detratto, ai fini della capitalizzazione stessa, il reddito dei beni immobili sottratto alla imposta immobiliare, in quanto concorrente a formare detto reddito di ricchezza mobile e assunto a base per la capitalizzazione ai fini del prestito redimibile e relativa imposta straordinaria immobiliare, ai sensi del R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 151.
[16]«Nei casi indicati all'art. 2 ed al primo comma dell'art. 3, dall'imponibile risultante dalla capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile e' ammesso in deduzione il valore degli immobili che abbia concorso a formare l'imponibile, sul quale, a tenore di detti articoli, deve essere liquidata l'imposta straordinaria istituita col presente decreto.
[17]«Per gli impianti gratuitamente riversibili al termine della concessione valgono le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19».
[18]Al 1° comma dell'art. 30 sono premesse le parole: «Dalla data di pubblicazione del presente decreto».
[19]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[20]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1939-XVII
[21]VITTORIO EMANUELE
[22]Mussolini - Solmi - Di Revel
[23]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 23 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
