[1]Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisione e programmi

[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo. 2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali. 3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica dell'Azerbaijan, su basi di interesse reciproco. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. 5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo 9 del presente Accordo.

Testo vigente dal 9 gennaio 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-21;250~accordo-art8 · fonte su Normattiva