Art. 12 (Trattato)
1. Sia i membri della Forza, sia la componente civile, nonche' le persone a carico sono tenuti a rispettare il diritto vigente nello Stato di accoglienza. Inoltre, i membri della Forza e della componente civile devono astenersi dal compiere qualsiasi attivita' incompatibile con lo spirito del presente Trattato nel territorio di detto Stato. 2. Sia i membri della Forza, sia la componente civile e le persone a carico non sono assoggettati alla normativa relativa agli stranieri in materia d'immigrazione ed agli adempimenti per l'ingresso ed il soggiorno, vigenti nello Stato di accoglienza.
Testo vigente dal 9 settembre 2003
