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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione da concedersi agli Istituti di credito fondiario per emettere obbligazioni in valuta pregiata.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1927 - Anno VI

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Volpi - Belluzzo - Rocco.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1927-12-22;2537~art1 · fonte del testo