[1]Su richiesta o alla scadenza di un termine dl cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, a meno che esse si notifichino reciprocamente per iscritto che quest'esame e' inutile.
[2]In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.
[3]FATTO A Roma il 21 maggio 1999, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, macedone e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.
[4]Per il Governo Italiano Per il Governo Macedone
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 14 novembre 2002
