[1]Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non e' necessario. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO A Roma il 14 novembre 2001, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e slovena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Slovenia

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 12 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;303~accordo-art23 · fonte su Normattiva